Art. 1
In vigore dal 21 apr 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1970, n. 601, con il quale è stato assegnate un posto di assistente ordinario alla cattedra di chimica fisica della facoltà di chimica industriale dell'Università di Venezia;
Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa del 24 maggio 1977, con cui si chiede che il posto sopraindicato venga assegnato alla cattedra di laboratorio di fisica 3ª della stessa Università al fine di poter ampliare la ricerca scientifica nel settore della risonanza paramagnetica pulsata;
Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di chimica industriale dell'Università di Venezia, del 14 dicembre 1977 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di laboratorio di fisica 3ª dell'Università di Pisa;
Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di chimica fisica della facoltà di chimica industriale dell'Università di Venezia, risulta attualmente ricoperto dal dott. Marco Giordano e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di laboratorio di fisica 3ª dell'Università di Pisa;
Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;
Considerata l'affinità degli insegnamenti;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di chimica fisica della facoltà di chimica industriale dell'Università di Venezia con decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1970, n. 601, è attribuito, unitamente al titolare dott. Marco Giordano, alla cattedra di laboratorio di fisica 3ª (facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali) dell'Università di Pisa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 aprile 1978
LEONE
PEDINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1979
Registro n. 18 Istruzione, foglio n. 278
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-04-27;1034#art-1