Art. 1

In vigore dal 5 mag 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica; Visto l'art. 47 del disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1978; Vista la legge 23 dicembre 1971, n. 934, concernente autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 1978; Vista la legge 22 marzo 1978, n. 76, concernente proroga al 30 aprile 1978 del termine stabilito con la legge 23 dicembre 1977, n. 934, per l'esercizio provvisorio per l'anno finanziario 1978; Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Mini- stero del tesoro per l'anno finanziario 1978, esiste la necessaria disponibilità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro del tesoro; Decreta: Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero dei tesoro per l'anno finanziario 1978, è autorizzato il prelevamento di L. 1.925.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto anno finanziario: Ministero del tesoro: Cap. 4025. - Fitto di locali. L. 30.000.000 Ministero delle finanze: Cap. 3010. - Indennità e spese di viaggio al personale, ecc............................ " 150.000.000 Cap. 3101. - Spese per le scuola corsi, ecc........................................... " 15.000.000 Ministero degli affari esteri: Cap. 1117. - Spese riservate...................... L. 200.000.000 Ministero dell'interno: Cap. 1084. - Spese di carattere riservato inerenti a speciali servizi di sicurezza.............................. " 1.500.000.000 Ministero dei trasporti: Cap. 2006. - Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero..........................................." 30.000.000 --------------- L. 1.925.000.000 ================ Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 aprile 1978 LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1978 Atti di Governo. registro n. 17, foglio n. 15
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-04-15;114#art-1

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Art. 1 Prelevamento di L. 1.925.000.000 dal fondo di riserva per le spese | Portale Normativo