Art. 1
In vigore dal 30 apr 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo;
Visto il proprio decreto 15 aprile 1976, n. 108, con il quale è stato indetto il referendum popolare per l'abrogazione degli articoli 546, 547, 548, 549, comma secondo, 550, 551, 552, 554 e 555 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398;
Visti i propri decreti 1 maggio 1976, n. 163 e 3 maggio 1976, n. 164, relativi allo scioglimento delle Camere ed alla convocazione dei comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Considerato che di conseguenza il referendum indetto con il sopracitato decreto 15 aprile 1976, n. 108, è stato automaticamente sospeso, ai sensi dell'art. 34, secondo comma, della citata legge 25 maggio 1970, n. 352;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;
Decreta:
È nuovamente indetto il referendum popolare per l'abrogazione degli articoli 546, 547, 548, 549, comma secondo, 550, 551, 552, 554 e 555 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 11 giugno 1978.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 aprile 1978
LEONE
ANDREOTTI - COSSIGA - BONIFACIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-04-14;105#art-1