Art. 1

In vigore dal 7 nov 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1935, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso: Art. 149 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica, indirizzo organicobiologico e inorganico chimico-fisico, sono aggiunti i seguenti: termodinamica chimica; chimica fisica dello stato solido; chimica fisica dei polimeri; teoria degli elettroditi; biopolimeri; chimica fisica delle superfici; struttura dei liquidi e delle soluzioni liquide; analisi chimica di equilibrio. All'art. 152 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale sono aggiunti i seguenti: termodinamica chimica; chimica fisica dello stato solido; chimica fisica dei polimeri; teoria degli elettroliti; biopolimeri; chimica fisica delle superfici; struttura dei liquidi e delle soluzioni liquide; analisi chimica di equilibrio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 aprile 1978 LEONE PEDINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1978 Registro n. 109 Istruzione, foglio n. 223
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-04-10;639#art-1

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