Art. 1
In vigore dal 2 set 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 55, concernente le norme di propedeuticità per gli esami del corso di laurea in farmacia è modificato nel senso che l'ultimo comma è soppresso e sostituito con i seguenti due nuovi commi:
"Per essere ammesso al corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica I lo studente deve aver superato l'esame di chimica generale.
Per essere ammesso al corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica III lo studente deve aver superato l'esame di chimica organica".
L'art. 57, concernente norme di propedeuticità per gli esami del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche è modificato nel senso che l'ultimo comma è abrogato e sostituito con i seguenti due nuovi commi:
"Per essere ammesso al corso di analisi chimico farmaceutica I lo studente deve aver superato l'esame di chimica generale ed inorganica.
Per essere ammesso al corso di analisi chimico-farmaceutica III lo studente deve aver superato l'esame di chimica organica I".
L'art. 68, concernente il corso di laurea in medicina veterinaria, è modificato nel senso che dopo il penultimo comma è inserito il seguente nuovo comma:
"Per il raggiungimento del numero delle ore richieste per gli insegnamenti clinici, è utilizzabile il periodo semestrale di tirocinio pratico da iniziarsi dopo la chiusura dei corsi di insegnamento del quinto anno e da compiersi prima che i giovani si presentino a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, purchè questo sia svolto a tempo pieno e sotto il controllo diretto dell'autorità competente".
L'art. 69, concernente il corso di laurea in medicina veterinaria è modificato nel senso che è soppresso il testo del secondo comma.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 aprile 1978
LEONE
PEDINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1978
Registro n. 83 Istruzione, foglio n. 145
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-04-10;454#art-1