Art. 1
In vigore dal 20 ago 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 19, relativo all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di giurisprudenza, è modificato nel senso che all'istituto di filosofia del diritto sono attribuiti i seguenti insegnamenti:
filosofia del diritto;
sociologia giuridica;
teoria dell'interpretazione;
teoria generale del diritto;
storia delle dottrine politiche.
Conseguentemente, l'insegnamento di sociologia giuridica è depennato dall'elenco degli insegnamenti attribuiti all'istituto di diritto pubblico.
L'art. 20, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari per il corso di laurea in giurisprudenza, è modificato nel senso che l'insegnamento di diritti dei Paesi del Common Law muta la denominazione in quella di "Common Law e diritto comune moderno".
Art. 58 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto il seguente:
lingua e letteratura gaelica.
Art. 59 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è aggiunto il seguente:
lingua e letteratura gaelica.
Art. 60 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne è aggiunto il seguente:
lingua e letteratura gaelica.
L'art. 108, relativo al corso di laurea in scienze naturali, è modificato nel senso che dopo l'elenco degli insegnamenti complementari i primi due commi relativi alle modalità d'esame di insegnamento biennale sono abrogati e sostituiti dal seguente:
"Gli insegnamenti biennali di botanica e zoologia comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica e possono importare, a scelta dello studente, due distinti esami alla fine di ciascun anno, ovvero un unico esame al termine del biennio".
L'art. 110, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, è modificato nel senso che dopo l'elenco, degli insegnamenti complementari il primo comma relativo alle modalità di esame di insegnamenti biennali è abrogato e sostituito dal seguente:
"Gli insegnamenti biennali di botanica e di zoologia comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica e possono importare, a scelta dello studente, due distinti esami alla fine di ciascun anno, ovvero un unico esame al termine del biennio".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 aprile 1978
LEONE
PEDINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1978
Registro n. 77 Istruzione, foglio n. 338
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-04-10;411#art-1