Art. 2

In vigore dal 30 set 1978
La parte di patrimonio, comprendente il materiale scientifico, i registri e le attrezzature tecniche di pertinenza dell'istituto, è devoluta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai fini del proseguimento dei compiti istituzionali gia svolti da suddetto istituto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 aprile 1978 LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI - MARCORA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1978 Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 50
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-04-01;531#art-2

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