Art. 2
In vigore dal 30 set 1978
La parte di patrimonio, comprendente il materiale scientifico, i registri e le attrezzature tecniche di pertinenza dell'istituto, è devoluta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai fini del proseguimento dei compiti istituzionali gia svolti da suddetto istituto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 aprile 1978
LEONE
ANDREOTTI - PANDOLFI - MARCORA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1978
Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 50
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-04-01;531#art-2