Art. 1
In vigore dal 22 giu 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;
Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;
Ritenuto che l'ente pubblico "Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi" (SPORTASS) è necessario ai fini indicati nel citato art. 3, e che allo stato della legislazione non sussiste la possibilità di devolvere i fini dell'Ente all'istituto nazionale delle assicurazioni o ad altro istituto similare;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Decreta:
Articolo unico
L'Ente pubblico "Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi" (SPORTASS) è dichiarato necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese, ed è inserito nella categoria I della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 aprile 1978
LEONE
ANDREOTTI - PANDOLFI - DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1978
Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 5
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-04-01;250#art-1