Art. 1

In vigore dal 22 giu 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici; Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70; Udito il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3; Ritenuta la rilevanza delle finalità perseguite dagli istituti di ricerca e sperimentazione agraria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318 e alla legge 6 giugno 1973, n. 306, ai fini della programmazione delle scelte produttive, della qualificazione dello studio e della ricerca scientifica, dello sviluppo culturale e dell'orientamento dei consumi sociali, il tutto con riferimento alle varie forme di attività agricola produttiva; Considerato che in base all'art. 117 della Costituzione e all'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la ricerca scientifica di interesse nazionale è riservata allo Stato e che ad una riorganizzazione e concentrazione delle attività di ricerca e sperimentazione svolte dagli istituti, nonché al loro coordinamento con le attività di ricerca di competenza regionale e con la politica agraria regionale e comunitaria, potrà farsi luogo con separato provvedimento legislativo; Ritenuto che i predetti istituti sono necessari ai fini indicati nel citato art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste; Decreta: Articolo unico Gli enti pubblici: "Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo"; "Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante"; "Istituto sperimentale per la patologia vegetale"; "Istituto sperimentale per la zoologia agraria"; "Istituto sperimentale agronomico"; "Istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola"; "Istituto sperimentale per la zootecnia"; "Istituto sperimentale per la cerealicoltura"; "Istituto sperimentale per le colture foraggere"; "Istituto sperimentale per l'orticoltura"; "Istituto sperimentale per le colture industriali"; "Istituto sperimentale per la floricoltura"; "Istituto sperimentale per la viticoltura"; "Istituto sperimentale per la olivicoltura"; "Istituto sperimentale per la frutticoltura"; "Istituto sperimentale per la agrumicoltura"; "Istituto sperimentale per la selvicoltura"; "Istituto sperimentale per l'assestamento forestale e per l'alpicoltura"; "Istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli"; "Istituto sperimentale per l'enologia"; "Istituto sperimentale per la elaiotecnica"; "Istituto sperimentale lattiero-caseario", istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, nonché l'ente pubblico: "Istituto sperimentale per il tabacco", istituito con legge 6 giugno 1973, n. 306, sono dichiarati necessari, in relazione alle attività di ricerca e sperimentazione di competenza statale da essi svolte, ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese e sono inseriti nella categoria VI della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 aprile 1978 LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI - MARCORA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1978 Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 1
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-04-01;245#art-1

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Art. 1 Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318 e alla legge 6 giugno 1973, n. 306. | Portale Normativo