Art. 1

In vigore dal 22 giu 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici; Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70; Udito il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3; Ritenuto che il "Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali", per la rilevanza dei fini istituzionali e per la sostanziale economicità della gestione, è da considerare necessario ai fini indicati nel citato art. 3; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze; Decreta: Articolo unico Il Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali è dichiarato necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese, ed è inserito nella categoria I della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 aprile 1978 LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI - MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1978 Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 9
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Art. 1 Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali. | Portale Normativo