Art. 1

In vigore dal 22 giu 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici; Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70; Visto il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3; Ritenuto che l'ente pubblico "Ente autonomo per il monte di Portofino" non è necessario ai fini indicati dal citato art. 3, ed in particolare relativamente al criterio di cui al punto n. 4, quarto comma, dello stesso articolo; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste; Decreta: Articolo unico L'Ente autonomo per il monte di Portofino è soppresso. Alle operazioni di liquidazione provvederà il Ministero del tesoro con le modalità e le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, salvo quanto diversamente disposto dall'art. 117, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 aprile 1978 LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI - COSSIGA - STAMMATI MARCORA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1978 Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 17
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