Art. 1
In vigore dal 27 gen 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, n. 867, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di economia politica I della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma;
Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari, adottate rispettivamente il 3 giugno 1977 e 11 novembre 1977, con le quali si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di economia politica della stessa facoltà, per ragioni di organizzazione didattica, dato il peso e l'importanza delle materie economiche nella facoltà;
Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma, adottata il 12 ottobre 1977, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di economia politica della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari;
Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di economia politica I della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma con il decreto del Presidente della Repubblica n. 867 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Fabio Del Prete e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla medesima cattedra della stessa facoltà dell'Università di Bari;
Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di economia politica I della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma con il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, n. 867, è attribuito, unitamente al titolare dott. Fabio Del Prete, alla medesima cattedra della stessa facoltà dell'Università di Bari.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 marzo 1978
LEONE
PEDINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1978
Registro n. 133 Istruzione, foglio n. 253
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-15;875#art-1