Art. 1
In vigore dal 18 ott 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1388 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Camerino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 30, relativo al corso di laurea in chimica, è modificato nel senso che all'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico sono aggiunti i seguenti:
enzimologia;
chimica dei composti eterociclici.
L'art. 38, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, è modificato nel senso che dopo il penultimo comma viene aggiunto il seguente: "anche l'insegnamento biennale di fisica sperimentale comporta due distinti esami alla fine di ogni anno di corso".
Nello stesso articolo dopo l'ultimo comma viene aggiunto il seguente: "il laureando dovrà presentare e discutere un elaborato sperimentale in materia diversa da quella oggetto della dissertazione scritta. Tale elaborato dovrà vertere su rilevamento geologico qualora la dissertazione scritta non fosse inerente a questa disciplina".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 marzo 1978
LEONE
PEDINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1978
Registro n. 104 Istruzione, foglio n. 281
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-15;588#art-1