Art. 1

In vigore dal 18 ott 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933; n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ferrara e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 93, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in diritto ed economia della banca presso la facoltà di giurisprudenza. Titolo III SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE ANNESSE ALLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA Capo I Scuola di specializzazione in diritto ed economia della banca Art. 94. - Alla facoltà di giurisprudenza è annessa una scuola di specializzazione in diritto ed economia della banca, la quale si propone di promuovere la formazione scientifica e professionale nelle discipline bancarie. Art. 95. - La durata del corso di specializzazione è biennale. Gli insegnamenti, che sono di ampiezza non inferiore a un normale corso universitario e si svolgono secondo le modalità e i tempi fissati annualmente dal consiglio direttivo della scuola, sono i seguenti: 1° Anno: organizzazione e legislazione bancaria; diritto privato bancario I (contratti tipici); economia monetaria e creditizia; tecnica bancaria; tutela giuridica del credito ed esecuzione esattoriale; titoli di credito; diritto penale commerciale. 2° Anno: diritto degli scambi internazionali; diritto privato bancario II (contratti atipici e della legislazione speciale); politica monetaria e finanziaria; diritto delle procedure concorsuali; legislazione e contratti di borsa; economia e tecnica della borsa; tecnica e diritto del bilancio. Ogni corso di insegnamento si conclude con una prova di esame individuale, sostenuta davanti a una commissione formata da tre docenti e presieduta dal titolare dell'insegnamento, mentre gli altri membri della commissione sono nominati dal direttore della scuola. L'insegnamento biennale ha due prove di esame. La votazione è in cinquantesimi. La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine del biennio l'esame generale per il conseguimento del diploma di specializzazione consiste nella discussione su tre argomenti, di cui uno necessariamente giuridico ed un altro economico, assegnati con sorteggio al candidato alcuni giorni prima della prova di esame e sviluppati davanti alla commissione formata dai docenti di tutti i corsi. La votazione è in settantesimi. Annualmente il consiglio direttivo della scuola potrà deliberare lo svolgimento di attività didattiche complementari su materie particolari anche non rientranti negli insegnamenti previsti nel presente statuto. La partecipazione alle stesse non è obbligatoria, ma potrà costituire titolo liberamente valutabile dalla commissione in sede di esame finale di diploma. Art. 96. - Possono accedere alla scuola i laureati in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o in scienze economiche e bancarie o in scienze bancarie e assicurative ovvero coloro che risultino in possesso di laurea riconosciuta equipollente dal consiglio direttivo della scuola. Art. 97. - Il consiglio direttivo potrà annualmente stabilire un limite numerico massimo per le iscrizioni al primo anno, tenuto conto delle attrezzature didattiche e scientifiche della scuola e del numero di borse di studio disponibili per gli iscritti. Art. 98. - I titolari degli insegnamenti e gli incaricati di attività didattiche complementari sono designati annualmente dal consiglio direttivo e nominati con decreto rettorale. Il consiglio fissa i relativi compensi in rapporto alle disponibilità del bilancio. Art. 99. - La scuola è retta da un consiglio presieduto dal direttore della scuola. Il consiglio è formato da otto membri, nominati dal consiglio di facoltà secondo i seguenti criteri: un professore ufficiale di materie commercialistiche o privatistiche; un professore ufficiale di materie economiche; un terzo professore ufficiale; due assistenti o contrattisti, proposti dai rappresentanti delle categorie interessate. Un quinto membro è eletto fra gli iscritti alla scuola attraverso apposita votazione degli stessi indetta dal consiglio direttivo. Un altro membro, non appartenente alle categorie dei docenti della facoltà o degli iscritti alla scuola, è nominato dagli enti pubblici o privati finanziatori. È infine membro di diritto il preside della facoltà, che non potrà tuttavia essere nominato direttore della scuola. Nelle votazioni, in caso di parità di voti, prevale il voto del direttore della scuola. I membri del consiglio durano in carica due anni e sono rieleggibili. La mancata nomina di alcuni componenti il consiglio non inficia la validità e il funzionamento dello stesso, purchè sia in carica la maggioranza dei suoi membri. Spetta al consiglio direttivo decidere sulle questioni attinenti al funzionamento della scuola ed approva il bilancio annuale. L'ammontare delle tasse, soprattasse e contributi della scuola di specializzazione in diritto ed economia della banca è fissato negli importi pari a quelli stabiliti per il corso di laurea in giurisprudenza. Il consiglio di facoltà nomina il direttore della scuola scegliendolo fra i professori membri del consiglio direttivo. Il direttore ha la rappresentanza della scuola, convoca il consiglio direttivo per gli adempimenti statutari, formula gli ordini del giorno delle sue sedute, predispone per l'approvazione il bilancio annuale. Art. 100. - I mezzi per il funzionamento della scuola sono tratti da contributi dell'Università e dello Stato, dalle sovvenzioni di enti pubblici e privati interessati, nonché dalle tasse e contributi degli iscritti. Sarà curata, per quanto possibile, l'istituzione di un adeguato numero di borse di studio per gli iscritti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 marzo 1978 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1978 Registro n. 104 Istruzione, foglio n. 280
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