Art. 2

In vigore dal 28 apr 1978
All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 10.000 milioni nell'anno 1978, in lire 15.000 milioni nell'anno 1979, in lire 20.000 milioni nell'anno 1980 e in lire 16.000 milioni nell'anno 1981, si fa fronte con le disponibilità del cap. 9002 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 marzo 1978 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - MORLINO - STAMMATI - GULLOTTI - DONAT-CATTIN Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1978 Atti di Governo, registro n. 17, foglio n. 8
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;101#art-2

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Art. 2 Norme per la realizzazione di infrastrutture ed impianti diretti al potenziamento della attivita' economica nei territori di confine nell'ambito della regione Friuli-Venezia Giulia. | Portale Normativo