Art. 2
In vigore dal 28 apr 1978
All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 10.000 milioni nell'anno 1978, in lire 15.000 milioni nell'anno 1979, in lire 20.000 milioni nell'anno 1980 e in lire 16.000 milioni nell'anno 1981, si fa fronte con le disponibilità del cap. 9002 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 marzo 1978
LEONE
ANDREOTTI - FORLANI - MORLINO - STAMMATI - GULLOTTI - DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1978
Atti di Governo, registro n. 17, foglio n. 8
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;101#art-2