Art. 1
In vigore dal 12 lug 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro;
Decreta:
Articolo unico
La tabella n. 1 (art. 27), annessa allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificata nel senso che l'organico dei posti di professore di ruolo viene ampliato corno segue: facolta di giurisprudenza (aggiunti tre posti):
totale 18;
facolta di scienze politiche (aggiunti due posti):
totale 9;
facolta di economia e commercio (aggiunti cinque posti):
totale 21 + 1;
facolta di lettere e filosofia (aggiunti tre posti):
totale 22 + 1;
facolta di magistero (aggiunti sei posti):
totale 17 + 2;
facolta di agraria (aggiunti tre posti):
totale 10 + 3;
facolta di medicina e chirurgia:
totale 30 + 1;
facolta di scienze matematiche, fisiche e
naturali (aggiunto un posto):
totale 6.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 febbraio 1978
LEONE
MALFATTI - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1979
Registro n. 50 Istruzione, foglio n. 171
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-02-18;1085#art-1