Art. 1

In vigore dal 4 giu 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze e di grazia e giustizia; Decreta: Articolo unico Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite, effettuato a Ginevra ed a Roma rispettivamente il 18 ottobre 1977 ed il 16 novembre 1977, concernente le modalità di applicazione all'Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per la difesa sociale (U.N.S.D.R.I.) della convenzione delle Nazioni Unite sui privilegi e le immunità del 13 febbraio 1946, a decorrere dalla sua entrata in vigore, a norma del terzultimo capoverso dello scambio di note stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 febbraio 1978 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - COSSIGA - PANDOLFI - BONIFACIO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1978 Atti di Governo, registro n. 17, foglio n. 21
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-02-10;193#art-1

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