Art. 3
In vigore dal 6 apr 1978
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 febbraio 1978
LEONE
RUFFINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1978
Registro n. 7 Difesa, foglio n. 269
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-02-07;60#art-3