Art. 3

In vigore dal 6 apr 1978
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 febbraio 1978 LEONE RUFFINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1978 Registro n. 7 Difesa, foglio n. 269
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