Art. 1

In vigore dal 10 feb 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, concernente il riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale e la istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali; Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1964, che stabilisce le norme di applicazione della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, innanzi citata, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 24 aprile 1964; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1967, n. 1126; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1975, n. 439; Ritenuta la necessità di aumentare la misura della quota annuale dovuta, a norma dell'art. 6 della citata legge, dagli iscritti all'albo nazionale degli spedizionieri doganali; Visto l'art. 87 della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico La quota annuale dovuta dagli iscritti all'albo nazionale degli spedizionieri doganali, stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica del 4 giugno 1975, n. 439, è elevata da lire trentamila a lire cinquantamila a decorrere dal 1 gennaio 1978. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 16 dicembre 1980, n. 992 ha disposto (con l'art. 1) che "La quota annuale dovuta dagli iscritti all'albo nazionale degli spedizionieri doganali, stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 48, e' elevata da lire cinquantamila a lire centomila a decorrere dal 1 gennaio 1981". Dato a Roma, addi' 16 gennaio 1978 LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI - ANSELMI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 febbraio 1978 Atti di Governo, registro n. 16, foglio n. 21

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Art. 1 Aumento della quota annuale dovuta, ai sensi della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, dagli iscritti all'albo nazionale degli spedizionieri doganali. | Portale Normativo