Art. 3

In vigore dal 31 gen 1979
A decorrere dalla data del 1° luglio 1977 il compenso previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 271, viene progressivamente ridotto di un importo pari alle maggiorazioni di cui al terzo e quarto comma del precedente , e comunque non oltre la misura di cui alle note alle tabelle A e B allegate alla legge 3 luglio 1970, n. 483. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 gennaio 1978 LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1979 Atti di Governo, registro n. 20, foglio n. 2
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-13;884#art-3

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