Art. 1

In vigore dal 3 ago 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1977, n. 343, con il quale è stato provveduto all'istituzione della scuola di specializzazione in oncologia presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna; Vista la nota n. 28950 datata 30 luglio 1977 e la nota n. 39971 datata 16 novembre 1977, con le quali il rettore dell'Università di Bologna ha fatto presente che la determinazione delle tasse e soprattasse e contributi è regolata, per tutte le scuole di specializzazione e i corsi di perfezionamento post-universitari, dall'art. 193 dello statuto dell'Università di Bologna e che pertanto è opportuno sopprimere l'art. 691 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1977, n. 343; Riconosciuta la necessità di sopprimere l'art. 691 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1977, n. 343, concernente l'indicazione delle tasse, soprattasse e contributi per la scuola di specializzazione in oncologia istituita con il suddetto decreto, in quanto regolata dall'art. 193 dello statuto dell'Università di Bologna; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: L'art. 691 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1977, n. 343, concernente l'indicazione delle tasse, soprattasse e contributi per la scuola di specializzazione in oncologia dell'Università di Bologna, è soppresso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare; Dato a Roma, addì 10 gennaio 1978 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1978 Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 366
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