Art. 1
In vigore dal 6 mag 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica oculistica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Trieste;
Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze, adottate rispettivamente il 21 settembre 1977 e 1 dicembre 1977, con le quali si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di clinica oculistica B della stessa facoltà al fine di consentire una serie di ricerche di elevato interesse scientifico e sociale;
Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Trieste, adottata l'8 novembre 1977, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica oculistica B della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze;
Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di clinica oculistica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Trieste con il decreto del Presidente della Repubblica n. 100 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Luigi Barca e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di clinica oculistica B della stessa facoltà dell'Università di Firenze;
Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di clinica oculistica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Trieste con il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, è attribuito, unitamente al titolare dott. Luigi Barca, alla cattedra di clinica oculistica B della stessa facoltà dell'Università di Firenze.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 gennaio 1978
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1978
Registro n. 36 Istruzione, foglio n. 203
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-10;116#art-1