Norme esecuzione del titolo III della L. 6 giugno 1974, n. 298

Art. 20

Abrogato

Art. 66 della legge n. 298

In vigore dal 28 feb 2006
. PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2005, N. 286

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che a decorrere dal 28 febbraio 2006, ovvero dalla data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12, se anteriore, la determinazione del corrispettivo per l'esecuzione dei servizi di autotrasporto e' regolata dall'articolo 4 e di conseguenza e' abrogato il presente articolo.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-09;56#art-ned-20

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Art. 20 Norme di esecuzione relative al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada, e successive modificazioni. — Art. 66 della legge n. 298 | Portale Normativo