Art. 1
In vigore dal 1 apr 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 4 marzo 1958, n. 179, sulla istituzione e l'ordinamento della Cassa nazionale della previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti;
Vista la legge 11 novembre 1971, n. 1046;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1975, n. 301, per l'approvazione del regolamento di esecuzione della legge 11 novembre 1971, n. 1046, in materia di ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti;
Sentito il comitato nazionale dei delegati;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
.
Dopo il primo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1975, n. 301, è aggiunto il seguente comma:
"La pensione di vecchiaia liquidata secondo le disposizioni di cui al comma precedente è aumentata del 2 per cento dello ammontare minimo della pensione base di cui al primo comma del presente articolo, per ogni anno intero di contribuzione successivo al pensionamento; detto aumento sarà liquidato all'atto della cancellazione dai ruoli della Cassa oppure ogni tre anni.
La liquidazione sarà fatta dalla giunta, d'ufficio, entro novanta giorni dalla cancellazione dai ruoli oppure dal compimento del triennio; decorso tale termine la Cassa sarà tenuta al pagamento degli interessi legali sugli arretrati".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-09;55#art-1