Art. 2
In vigore dal 1 gen 1978
I decreti ministeriali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modifiche, saranno emanati entro il 31 dicembre 1978. Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportarvi le successive modifiche che si rendessero necessarie in relazione alle mutate esigenze di comunicazione di dati all'anagrafe tributaria e di indicazione del numero di codice fiscale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-12-23;955#art-2