Art. 2
In vigore dal 30 nov 1982
La domanda per ottenere l'integrazione d'aggio prevista nell'articolo precedente dev'essere presentata a pena di decadenza entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello per il quale l'integrazione è chiesta; a corredo della domanda, dev'essere presentata la certificazione dell'ammontare delle somme di cui all'articolo precedente rilasciata all'esattore interessato dal Consorzio nazionale esattori. Per gli esattori che operano nella regione siciliana la certificazione anzidetta sarà sostituita da una dichiarazione rilasciata dal Consorzio regionale volontario fra gli esattori della Sicilia.
Al pagamento dell'integrazione d'aggio provvedono le intendenze di finanza con ordinativi tratti su ordini di accreditamento da emettersi entro tre mesi dalla presentazione della certificazione prescritta a corredo della domanda.
Dalla data della presentazione della domanda e fino alla data dell'effettiva liquidazione dell'integrazione d'aggio l'esattore ha diritto ad una tolleranza sui versamenti di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, pari all'ammontare dell'integrazione dovutagli. Qualora non ci sia capienza nei carichi in scadenza l'intendente di finanza autorizza l'esattore a rivalersi sui versamenti di cui all' dello stesso decreto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-12-23;954#art-2