Art. 1
Comunicazione al C.I.P.I. dei bilanci di esercizio certificati da parte delle imprese beneficiarie
In vigore dal 10 set 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, contenente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo economico;
Sentita la Commissione parlamentare di cui all'art. 13 della predetta legge;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;
Decreta:
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Comunicazione al C.I.P.I. dei bilanci di esercizio certificati da parte delle imprese beneficiarie
Le imprese quotate in borsa o comunque con capitale investito superiore a dieci miliardi di lire, determinato ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, le quali realizzano progetti d'investimento agevolati con le disponibilità del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, istituito con l'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, devono presentare al C.I.P.I., per il tramite del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a decorrere dall'esercizio successivo a quello durante il quale è stata concessa l'agevolazione, il proprio bilancio certificato da società aventi i requisiti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, all'uopo autorizzate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-12-22;1258#art-1