Art. 2
In vigore dal 10 mar 1978
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 dicembre 1977
LEONE
ANDREOTTI - PANDOLFI - COSSIGA - STAMMATI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1978
Atti di Governo, registro n. 16, foglio n. 22
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-12-13;1119#art-2