Art. 7

In vigore dal 23 dic 1977
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 dicembre 1977 LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI - COSSIGA - STAMMATI - MORLINO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1977 Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 36
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Art. 7 Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, concernente disciplina dell'imposta di registro e del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, concernente disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni. | Portale Normativo