Art. 1

In vigore dal 8 gen 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visti gli articoli 48 e 78 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; Visto l'art. 291 del regolamento di esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420; Ritenuto opportuno consentire, secondo particolari condizioni e modalità, l'impiego di vetri temprati per il parabrezza dei veicoli diversi dagli autoveicoli e filoveicoli; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici, per l'interno e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta: Articolo unico L'art. 291 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente: "I vetri stratificati che possono essere impiegati in ogni posizione, compreso il parabrezza, debbono superare, ai fini dell'approvazione del tipo, le prove indicate negli articoli 292, 293, 294, 295, 299, 300 e 301. I vetri stratificati che possono essere impiegati in qualsiasi posizione ad esclusione del parabrezza debbono superare le prove indicate negli articoli 292, 293, 294, 295, 299 e 300. I vetri temprati che possono essere usati in tutte le posizioni ad esclusione del parabrezza degli autoveicoli e dei filoveicoli debbono superare le prove indicate negli articoli 293, 296, 297 e 298. Le modalità per l'esecuzione delle prove sono fissate dal Ministro per i trasporti. Quando i vetri temprati vengono usati come parabrezza di motoveicoli devono, in caso di rottura, permettere ai conducente di continuare a vedere chiaramente la strada per frenare e fermare il motoveicolo con sicurezza. Le modalità per l'accertamento del suddetto requisito verranno fissate dal Ministro per i trasporti con proprio decreto. Su ogni esemplare di vetro approvato debbono essere indicati in maniera chiara e indelebile, e facilmente leggibile quando è montato, il marchio di fabbrica e gli estremi di approvazione". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 novembre 1977 LEONE ANDREOTTI - LATTANZIO - GULLOTTI - COSSIGA - DONAT-CATTIN Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1977 Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 35
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-11-04;922#art-1

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Art. 1 Sostituzione dell'art. 291 del regolamento per l'esecuzione del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420. | Portale Normativo