Art. 1

In vigore dal 1 nov 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 25, 27, 30, 31, 33, 36 e 40, relativi al corso di laurea in scienze politiche, sono modificati nel modo seguente: Art. 25 - è integrato con il seguente ultimo comma: "Il consiglio di facoltà può derogare alla norma di cui al comma precedente nel caso di studenti provenienti da altre facoltà o già laureati". Art. 27 - è abrogato e sostituito dal seguente: "Lo studente è tenuto a seguire i corsi con durata biennale ed a superare i relativi esami in due lingue straniere moderne. Una di queste deve essere l'inglese o il francese; l'altra è a scelta dello studente, con preferenza per quelle insegnate nella facoltà. La frequenza del corso di lingua inglese o di lingua francese deve aver luogo nel biennio propedeutico". Art. 30 - è abrogato e sostituito dal seguente: "Lo studente deve seguire i corsi e superare gli esami di almeno dieci materie indicate nell'elenco predisposto dalla facoltà per ciascun indirizzo. Di questi corsi non più di sette e non meno di quattro sono stabiliti nel piano ufficiale della facoltà come obbligatori; gli altri sono a scelta dello studente nell'ambito dei restanti insegnamenti del suddetto elenco". Art. 31 - è abrogato e sostituito dal seguente: "Il consiglio di facoltà prima dell'inizio di ciascun anno accademico predispone il piano di studi ufficiale che fissa gli insegnamenti, distribuiti per l'anno di corso. Comunque, a norma delle vigenti leggi gli studenti possono presentare motivati piani di studio individuali, divisi per anno di corso e contenenti un numero di insegnamenti pari a quello indicato nel piano ufficiale. Tali piani, ove approvati dal consiglio di facoltà, sostituiscono a tutti gli effetti il piano ufficiale". Art. 33 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche sono aggiunti i seguenti: analisi del linguaggio politico; demografia storica; diritto commerciale internazionale; diritto degli enti locali; economia internazionale; governo locale; matematiche per le scienze sociali; politica economica regionale; politica economica internazionale; sistemi economici comparati; storia dell'America latina; storia delle istituzioni sociali e politiche; storia dei movimenti sindacali; storia del movimento operaio; storia delle dottrine sociali; storia moderna e contemporanea dell'Asia; storia moderna contemporanea del sub-continente indiano; geografia sociale; sociologia della conoscenza; sociologia dell'educazione; sociologia delle comunicazioni di massa. Lo stesso elenco è modificato nel senso che l'insegnamento complementare di "Storia moderna e contemporanea dell'Asia centrale" muta la denominazione in quella di "Storia moderna e contemporanea dell'Iran e dell'Asia centrale". Art. 36 - è abrogato e sostituito dal seguente: "Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze politiche con l'indicazione dell'indirizzo prescelto". Art. 40 - è abrogato e sostituito dal seguente: "L'esame di laurea consiste in una dissertazione scritta su un tema scelto dal candidato nell'ambito delle materie dell'indirizzo seguito e di quelle del biennio propedeutico direttamente connesse e nella discussione della stessa. La relativa comunicazione alla segreteria della facoltà deve aver luogo almeno sei mesi prima della sessione di esame". Dopo l'art. 62, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo agli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia: Art. 63. - Alla facoltà di medicina e chirurgia sono annessi i seguenti istituti: anatomia ed istologia patologica; anatomia umana normale; antropologia criminale; biologia generale e genetica medica; chimica biologica; chirurgia vascolare; clinica chirurgica generale e terapia chirurgica; clinica delle malattie infettive; clinica delle malattie nervose e mentali; clinica dermosifilopatica; clinica medica generale e terapia medica I; clinica medica generale e terapia medica II; clinica neurochirurgica; clinica oculistica; clinica odontoiatrica; clinica ortopedica; clinica ostetrica e ginecologica; clinica otorinolaringoiatrica; clinica pediatrica; clinica psichiatrica; clinica tisiologica e delle malattie dell'apparato respiratorio; farmacologia I; farmacologia II; fisiologia umana; gerontologia e geriatria; idrologia medica; igiene; istologia ed embriologia generale; medicina del lavoro; medicina legale delle assicurazioni; medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; microbiologia; patologia generale; patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica; patologia speciale medica e metodologia clinica I; radiologia e terapia fisica; semeiotica chirurgica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1978 Registro n. 109 Istruzione, foglio n. 190
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-31;1267#art-1

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