Art. 1

In vigore dal 12 ago 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 89 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche è aggiunto il seguente: petrografia delle rocce sedimentarie. Nello stesso articolo, dopo l'elenco degli insegnamenti complementari, il secondo comma è soppresso e dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti: L'esame di geografia fisica deve essere preceduto da quello di geografia. L'esame di geologia deve essere preceduto da quello di geografia fisica e da quello di mineralogia. L'esame di petrografia deve essere preceduto da quello di mineralogia. L'esame di fisica terrestre deve essere preceduto da quello di fisica sperimentale, e prima dell'ultimo comma è aggiunto il seguente: L'esame di petrografia delle rocce sedimentarie deve essere preceduto da quello di mineralogia. L'art. 90, relativo alle modalità dell'esame di laurea, è modificato nel senso che nel primo comma sono soppresse le seguenti parole: "di una prova di cultura generale". Nello stesso articolo il secondo comma è soppresso. Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1978 Registro n. 75 Istruzione, foglio n. 311
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-31;1238#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari. | Portale Normativo