Art. 3
In vigore dal 10 ago 1978
L'ultimo comma della predetta tabella XVI è abrogato e sostituito dal seguente:
"Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami in quattro delle cinque lingue e letterature straniere fondamentali, nelle altre materie fondamentali ed almeno in tre da lui scelte tra le complementari".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-31;1232#art-3