Art. 1

In vigore dal 28 lug 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1030 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1950, n. 1129, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto universitario di architettura di Venezia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 3 è soppresso e sostituito dal seguente: L'Istituto universitario di architettura di Venezia comprende i seguenti istituti scientifici e laboratori ufficiali: istituto di analisi critica e storica; istituto di analisi economica e sociale del territorio; istituto di pianificazione territoriale e urbanistica; istituto di teoria e tecnica della progettazione; laboratorio di scienza delle costruzioni. Detti istituti e relativi laboratori potranno essere integrati con altri istituti progressivamente con deliberazioni del consiglio di facoltà che fissa le relative competenze, i regolamenti di funzionamento ed i finanziamenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1978 Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 365
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-31;1220#art-1

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