Art. 1

In vigore dal 14 mar 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli, e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 431 e 432, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia della prima facoltà di medicina e chirurgia, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in chirurgia generale, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in chirurgia generale Art. 431. - La scuola di specializzazione in chirurgia generale conferisce il diploma di specialista in chirurgia generale. Gli anni necessari per il conseguimento del diploma sono cinque. Le materie del corso sono le seguenti: 1) anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale); 2) anatomia ed istologia patologica (biennale); 3) anestesia e rianimazione; 4) chirurgia cardiovascolare; 5) chirurgia d'urgenza; 6) chirurgia ginecologica; 7) chirurgia pediatrica; 8) chirurgia riparativa e plastica; 9) chirurgia sperimentale; 10) chirurgia toracica; 11) chirurgia urologica; 12) clinica chirurgica generale (quinquennale); 13) fisiopatologia chirurgica; 14) medicina legale; 15) neurochirurgia; 16) patologia speciale chirurgica (triennale); 17) radiologia; 18) ricerche di laboratorio; 19) semeiotica chirurgica; 20) semeiotica strumentale ed endoscopica; 21) trattamento pre e post-operatorio; 22) traumatologia ed ortopedia. Le materie sopraelencate sono così distribuite: 1° Anno: clinica chirurgica generale I; patologia speciale chirurgica I; semeiotica chirurgica; anatomia chirurgica e corso di operazioni I; chirurgia sperimentale; anestesia e rianimazione; ricerche di laboratorio. 2° Anno: clinica chirurgica generale II; patologia speciale chirurgica II; semeiotica chirurgica; anatomia chirurgica e corso di operazioni II; fisiopatologia chirurgica; trattamento pre e post-operatorio; anatomia ed istologia patologica I. 3° Anno: clinica chirurgica generale III; patologia speciale chirurgica III; semeiotica strumentale ed endoscopia; anatomia chirurgica e corso di operazioni III; radiologia; anatomia ed istologia patologica II. 4° Anno: clinica chirurgica generale IV; chirurgia ginecologica; chirurgia urologica; neurochirurgia; traumatologia ed ortopedia; chirurgia pediatrica. 5° Anno: clinica chirurgica generale V; chirurgia toracica; chirurgia cardiovascolare; chirurgia riparatrice e plastica; chirurgia d'urgenza; medicina legale. I corsi dovranno essere corredati da esercitazioni pratiche. Art. 432. - La scuola può accogliere un numero complessivo di quarantacinque iscritti nei cinque anni e pertanto di nove iscritti per anno di corso. La selezione dei candidati aspiranti all'ammissione alla scuola avverrà sulla base dei titoli ed esami. Non sono consentite iscrizioni con abbreviazioni di corso. La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria per tutti gli iscritti. L'internato è obbligatorio durante tutti i cinque anni del corso e si svolgerà presso la clinica chirurgica sotto forma di permanenza costante nella detta clinica durante le ore della sua attività, con presenza giornaliera agli ambulatori ed ai reparti di degenza. Dall'obbligo di tale internato saranno esentati quegli allievi che, in qualità di assistenti ed aiuti, prestino effettivamente servizio presso reparti di chirurgia generale delle università e di ospedali di prima e seconda categoria. Gli allievi hanno doveri ed attribuzioni analoghi a quelli degli assistenti. Gli specializzandi, che abbiano completato il primo triennio e superato i relativi esami potranno essere chiamati a prestare servizio presso il reparto operatorio. Per i corsi che non siano della clinica chirurgica generale, possono essere stabiliti, su parere del direttore della scuola, periodi di continuativa frequenza presso i relativi reparti specialistici, qualora esistano quali reparti indipendenti. Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno durante l'anno accademico dell'operosità scolastica degli allievi, con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni pratiche e sui turni di servizio interno. L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza non sarà ammesso a sostenere gli esami annuali. Alla fine del corso l'allievo, inoltre, dovrà sostenere un esame generale di profitto. Gli articoli 467, 468, 469, 470, 471 e 472 relativi alla scuola di specializzazione in medicina interna della prima facoltà di medicina e chirurgia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in medicina interna Art. 467. - Alla prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli è annessa la scuola di specializzazione in medicina interna. Art. 468. - La durata del corso è di cinque anni. La scuola ha sede nella clinica medica della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli; non sono concesse per alcun motivo abbreviazioni di corso. Art. 469. - Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero di diciotto per anno. L'ammissione avviene in base all'esito di una prova scritta di cultura medica con particolare riguardo alle specialità infermieristiche ed in base al voto di laurea. Art. 470. - Gli iscritti debbono obbligatoriamente: a) seguire i corsi di insegnamento nella scuola durante i cinque anni di corso; b) prestare servizio continuativo nelle corsie e nei laboratori della clinica durante tale quinquennio; c) gli esami di profitto saranno raggruppati in seduta unica, al termine di ogni anno di corso. Per le materie biennali (come ad es. l'anatomia patologica) o quinquennale (clinica medica generale e terapia medica) sarà dato un esame unico alla fine del biennio e del quinquennio di insegnamento. L'iscrizione al corso successivo è condizionata al superamento del gruppo di esami dell'anno di corso precedente. Art. 471. - Alla fine del quinto anno di corso gli iscritti che abbiano superato tutti gli esami fondamentali e complementari e che abbiano effettuato il tirocinio pratico di cui al comma b) dell'art. 470, devono sostenere la discussione di una tesi scritta su argomenti di medicina interna, per conseguire il diploma di specializzazione. Art. 472. - Le materie fondamentali di insegnamento sono ripartite nei vari anni di corso come segue: 1° Anno: malattie infettive e disreattive e del sangue; istituzioni di terapia; anatomia e istologia patologica (biennale) I; clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) I. 2° Anno: malattie dell'apparato cardiovascolare; microbiologia e sierologia; chimica clinica; anatomia ed istologia patologica (biennale) II; clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) II. 3° Anno: malattie dell'apparato digerente; malattie renali; clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) III. 4° Anno: malattie dell'apparato respiratorio; malattie del sistema nervoso; clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) IV. 5° Anno: malattie del ricambio; malattie delle ghiandole endocrine; clinica medica generale e terapia meda (quinquennale) V. Devono inoltre essere seguiti corsi di insegnamenti complementari, di cui vanno superati i relativi esami di profitto: 1° Anno: genetica medica. 3° Anno: radiologia. 4° Anno: semeiotica oculistica. Gli articoli 473, 474, 475, 476, 477 e 478, relativi alla scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione della prima facoltà di medicina e chirurgia, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione Art. 473. - La scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione ha sede presso l'istituto di anestesiologia e rianimazione della prima facoltà di medicina e chirurgia e conferisce il diploma di specialista in anestesia e rianimazione. Art. 474. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 475. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto almeno per l'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Art. 476. - La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi è di sessanta per anno di corso e complessivamente di centottanta iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 477. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) anatomia applicata all'anestesia e alla rianimazione; 2) biochimica applicata all'anestesia e alla rianimazione; 3) farmacologia applicata, all'anestesia e alla rianimazione; 4) fisica applicata all'anestesia e alla rianimazione; 5) fisiologia applicata all'anestesia e alla rianimazione; 6) anestesiologia (I); 7) tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico; 8) aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione; 9) esercitazioni pratiche. 2° Anno: 1) anestesiologia (II); 2) terapia antalgica; 3) rianimazione (I); 4) esercitazioni pratiche. 3° Anno: 1) rianimazione (II); 2) tecniche speciali di anestesia; 3) tecniche speciali di rianimazione; 4) indagini diagnostiche attinenti alla specialità; 5) esercitazioni pratiche. Art. 478. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corsi pluriennali l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in anestesia e rianimazione gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione. Gli articoli 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507 e 508, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia toracica della prima facoltà di medicina e chirurgia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in chirurgia toracica Art. 499. - La scuola di specializzazione in chirurgia toracica ha sede presso l'istituto di clinica chirurgica della prima facoltà di medicina e chirurgia e conferisce il diploma di specialista in chirurgia toracica. Art. 500. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 501. - Possono iscriversi alla, scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Art. 502. - La durata del corso di studi è di cinque anni, non è suscettibile di abbreviazione e prevede l'insegnamento di tutte le branche della chirurgia toracica, chirurgia polmonare, chirurgia cardiaca, chirurgia esofagea, chirurgia del mediastino e della parete toracica. Art. 503. - Il numero massimo degli allievi è di quattro per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi. Art. 504. - L'ammissione al corso avviene per concorso, per titoli ed esami. Art. 505. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) embriologia, anatomia descrittiva e topografica del torace e degli organi endotoracici; 2) anatomia chirurgica del torace e degli organi endotoracici; 3) anatomia patologica delle malattie del torace (biennale I); 4) anestesia in chirurgia toracica. 2° Anno: 1) fisiopatologia dell'apparato respiratorio; 2) fisiopatologia dell'apparato cardiocircolatorio; 3) semeiotica dell'apparato respiratorio, dell'esofago e del mediastino; 4) semeiotica dell'apparato circolatorio; 5) anatomia patologica delle malattie del torace (biennale II). 3° Anno: 1) patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (biennale I); 2) patologia e clinica chirurgica delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici; 3) patologia e chimica chirurgica delle affezioni dell'esofago e del diaframma; 4) elementi di terapia medica delle cardio-angiopatie; 5) elementi di fisioterapia respiratoria; 6) diagnostica radiologica nelle malattie chirurgiche del torace. 4° Anno: 1) patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (biennale II); 2) tecnica operatoria per le affezioni della parete toracica dell'apparato respiratorio, dell'esofago, del mediastino e del diaframma (biennale I); 3) tecnica operatoria delle affezioni del cuore, del pericardio e grossi vasi endotoracici; 4) principi e tecniche della circolazione extracorporea. 5° Anno: 1) terapia intensiva e rianimazione in chirurgia toracica; 2) tecnica operatoria per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio, dell'esofago, del mediastino e del diaframma (biennale II); 3) terapia chirurgica della tbc pleuropolmonare. Art. 506. - Il corso si compone di lezioni, di esercitazioni pratiche, periodi di internato, di conferenze riguardanti argomenti specialistici, di turni di corsia e in sala operatoria. La frequenza ai corsi, agli internati, in corsia ed in sala operatoria, alle esercitazioni è obbligatoria. In caso contrario i candidati non potranno ottenere l'attestazione di frequenza necessaria per l'ammissione agli esami. Art. 507. - Alla fine di ciascun anno di corso gli specializzandi che abbiano ottenuto la firma di frequenza dovranno sostenere un esame di profitto sulle materie di insegnamento il cui superamento è condizione necessaria ed indispensabile per ottenere l'iscrizione all'anno successivo e, per quelli che sono stati iscritti al quinto anno, per l'ammissione all'esame di diploma. Durante il corso gli specializzandi frequenteranno la sala operatoria in maniera assidua, dovranno assistere a numerosi interventi di chirurgia toracica ed essere in grado di eseguirne essi stessi. Art. 508. - Per tutti gli specializzandi che hanno superato gli esami dei cinque anni, alla fine del quinto anno di corso ha luogo l'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su un argomento di chirurgia toracica concordata con la direzione della scuola. Gli articoli 509, 510, 511, 512, 513 e 514, relativi alla scuola di specializzazione in cardiologia e malattie dei vasi della prima facoltà di medicina e chirurgia che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in cardiologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in cardiologia Art. 509. - La scuola di specializzazione in cardiologia ha sede presso l'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica e conferisce il diploma di specialista in cardiologia. Art. - 510. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 511. - Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Art. 512. - La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per concorso per titoli ed esami. Art. 513. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) anatomia umana normale ed embriologia dello apparato cardiovascolare; 2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare (I); 3) biochimica e biofisica; 4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (I); 5) informatica medica e strumentazione biomedica (I). 2° Anno: 1) anatomia patologica (I); 2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare (II); 3) patologia e clinica cardiovascolare (I); 4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (II); 5) informatica medica e strumentazione biomedica (II); 6) radiologia (I); 7) aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie cardiovascolari. 3° Anno: 1) anatomia patologica (II); 2) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (III); 3) patologia e clinica cardiovascolare (II); 4) radiologia (II); 5) terapia medica e farmacologia clinica (I). 4° Anno: 1) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (IV); 2) patologia e clinica cardiovascolare (III); 3) terapia medica e farmacologia clinica (II); 4) terapia chirurgica; 5) terapie intensive cardiologiche. Art. 514. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante lo anno. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in cardiologia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento di carattere cardiologico. Dopo l'art. 560, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione, presso la prima facoltà di medicina e chirurgia, delle scuole di specializzazione in cardioangiochirurgia, gastroenterologia ed endoscopia digestiva, neurochirurgia: Scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia Art. 561. - La scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia ha sede presso la cattedra di chirurgia del cuore e dei grossi vasi della prima facoltà di medicina e chirurgia e conferisce il diploma di specialista in cardioangiochirurgia. Art. 562. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 563. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Art. 564. - La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione. Art. 565. - Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di venticinque iscritti per l'intero corso di studi. Art. 566. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 567. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) embriologia e teratologia; 2) anatomia descrittiva e topografica generale con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio (biennale) I; 3) patologia chirurgica generale; 4) fisiologia dell'apparato cardiocircolatorio; 5) radiologia generale; 6) semeiotica clinica delle cardiopatie chirurgiche; 7) principi di informatica medica; 8) elementi di ingegneria medica. 2° Anno: 1) anatomia descrittiva e topografica generale con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio (biennale) II; 2) clinica chirurgica generale; 3) anatomia e istologia patologica con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio (biennale) I; 4) cardioangioradiologia (biennale) I; 5) semeiotica strumentale delle cardiopatie chirurgiche; 6) elementi di anestesia e rianimazione; 7) fisiopatologia respiratoria; 8) fisiopatologia cardiocircolatoria (biennale) I; 9) patologia e clinica delle angiopatie chirurgiche. 3° Anno: 1) anatomia ed istologia patologica con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio (biennale) II; 2) cardioangioradiologia (biennale) Il; 3) semeiotica di laboratorio delle cardiopatie chirurgiche; 4) semeiotica angiologica; 5) cardiologia medica (biennale) I; 6) terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi (triennale) I; 7) principi e tecniche della circolazione extra-corporea; 8) fisiopatologia cardiocircolatoria (biennale) II; 9) patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche (biennale) I. 4° Anno: 1) cardiologia medica (biennale) III; 2) angiologia medica; 3) terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi (triennale) II; 4) terapia chirurgica e tecnica operatoria delle vasculopatie periferiche; 5) terapia intensiva (biennale) I; 6) patologia e clinica cardiologica pediatrica; 7) cardiochirurgia pediatrica (biennale) I; 8) patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche (biennale) II. 5° Anno: 1) terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi (triennale) III; 2) terapia intensiva (biennale) II; 3) cardiochirurgia pediatrica (biennale) II; 4) assistenza meccanica cardiocircolatoria. Art. 568. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 569. - Alla fine di ogni corso gli iscritti devono sostenere i relativi esami, il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo, per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Alla fine del quinto anno, dopo aver superato tutti gli esami, ha luogo l'esame di diploma consistente nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione e la cui scelta sia stata concordata tra diplomando e direttore della scuola. Scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva Art. 570. - La scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva ha sede presso l'istituto di semeiotica medica e conferisce il diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva. Art. 571. - La direzione della scuola, su designazione della facoltà, è affidata al professore di ruolo di semeiotica medica, mancando un professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione. Art. 572. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Art. 573. - La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione. Art. 574. - Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi. Art. 575. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 576. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia clinica; farmacologia clinica; chimica clinica, coprologia, parassitologia; genetica; biostatistica ed epidemiologia. 2° Anno: clinica medica generale (triennale) I; clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas (triennale) I; anatomia ed istologia patologica (biennale) I; fisiopatologia e semeiotica digestiva (biennale) I; radiologia e medicina nucleare (biennale) I; scienza dell'alimentazione e dietetica; psicosomatica gastroenterologica (complementare semestrale). 3° Anno: clinica medica generale II; clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas II; anatomia ed istologia patologica II; fisiopatologia e semeiotica digestiva II; radiologia e medicina nucleare II; endoscopia digestiva (biennale) I. 4° Anno: clinica medica generale III; clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas III; endoscopia digestiva II; terapia intensiva; gastroenterologia pediatrica; elementi di chirurgia del tubo digerente, fegato e pancreas. Art. 577. - È obbligatorio il tirocinio pratico durante il quadriennio di studi da svolgere nell'istituto clinico sede della scuola o in reparti ospedalieri di gastroenterologia, conforme alle scelte approvate dal consiglio della scuola. Ogni scuola può aggiungere a queste materie fondamentali obbligatorie delle materie complementari con corsi semestrali in numero non superiore a sei per la totalità del corso. Per le materie biennali e triennali sarà dato l'esame alla fine del biennio o triennio. Art. 578. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 579. - Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno, per le materie biennali e triennali invece, sarà dato l'esame alla fine del biennio o del triennio. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione. Scuola di specializzazione in neurochirurgia Art. 580. - La scuola di specializzazione in neurochirurgia ha sede presso l'istituto di neurochirurgia della prima facoltà e conferisce il diploma di specializzazione in neurochirurgia. Art. 581. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo della materia affine. Art. 582. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Art. 583. - La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione. Art. 584. - Il numero massimo degli allievi è di sei per anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi. Art. 585. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 586. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) neuroanatomia; 2) neurofisiologia; 3) semeiotica e clinica neurologica; 4) elementi di psichiatria; 5) clinica neurochirurgica (quinquennale) I. 2° Anno: 1) neuro-oftalmologia; 2) neuro-otoiatria; 3) neurofisiologia clinica; 4) clinica neurochirurgica (quinquennale) II. 3° Anno: 1) neuroanestesia e rianimazione; 2) neuroradiologia (biennale) I; 3) neuropatologia; 4) clinica neurochirurgica (quinquennale) III. 4° Anno: 1) neuroradiologia (biennale) II; 2) neurotraumatologia; 3) tecniche operatorie (biennale) I; 4) clinica neurochirurgica (quinquennale) IV. 5° Anno: 1) neurochirurgia funzionale e stereotassica; 2) neurochirurgia infantile; 3) tecniche operatorie (biennale) II; 4) clinica neurochirurgica (quinquennale) V. Art. 587. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non, potranno essere ammessi a sostenere prove di esame. Art. 588. - Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli esami di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in neurochirurgia gli interessati dovranno superare l'esame del diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione. Dopo l'art. 652, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione, presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia, delle scuole di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva, chirurgia toracica, chirurgia maxillo-facciale, medicina del lavoro. Scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva Art. 653. - La scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva ha sede presso l'istituto di patologia chirurgica della seconda facoltà di medicina e chirurgia e conferisce il diploma di specialista in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva. Art. 654. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo, della stessa materia della specializzazione o, in carenza, a professore di ruolo o fuori di materia affine. Art. 655. - Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Art. 656. - La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Art. 657. - Il numero massimo degli allievi è di sette per anno di corso e complessivamente di trentacinque iscritti per l'intero corso di studi. Art. 658. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 659. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) anatomia descrittiva e topografica specialistica (I corso); 2) fisiopatologia e semeiotica funzionale (I corso); 3) anatomia e istologia patologica (I corso); 4) patologia chirurgica (I corso). 2° Anno: 1) anatomia descrittiva e topografica specialistica (II corso); 2) fisiopatologia e semeiotica funzionale (II corso); 3) anatomia e istologia patologica (II corso); 4) patologia chirurgica (II corso); 5) semeiotica chirurgica (I corso); 6) radiologia e medicina nucleare (I corso); 7) endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (I corso). 3° Anno: 1) patologia chirurgica (III corso); 2) semeiotica chirurgica (II corso); 3) radiologia e medicina nucleare (II corso); 4) endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (II corso); 5) clinica e terapia chirurgica (I corso); 6) tecniche operatorie (I corso). 4° Anno: 1) semeiotica chirurgica (III corso); 2) radiologia e medicina nucleare (III corso); 3) endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (III corso); 4) clinica e terapia chirurgica (II corso); 5) tecniche operatorie (II corso); 6) anestesia e rianimazione; 7) riabilitazione in chirurgia digestiva. 5° Anno: 1) clinica chirurgica e terapia chirurgica (III corso); 2) tecniche operatorie (III corso); 3) chirurgia d'urgenza dell'apparato digerente; 4) chirurgia pediatrica dell'apparato digerente; 5) terapia intensiva. Art. 660. - La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche ed ai periodi di internato è obbligatoria per l'ammissione agli esami, il superamento degli esami di ciascun anno sarà condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo. Art. 661. - Al termine del quinquennio, per ottenere il diploma, i candidati dovranno presentare una dissertazione scritta su di un argomento di chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva da discutere davanti all'apposita commissione e dovranno, inoltre, sostenere una prova clinica. Scuola di specializzazione in chirurgia toracica Art. 662. La scuola di specializzazione in chirurgia toracica ha sede presso la cattedra di chirurgia toracicopolmonare e conferisce il diploma di specialista in chirurgia toracica. Art. 663. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 664. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Art. 665. - La durata del corso di studi è di cinque anni, non è suscettibile di abbreviazione, e prevede l'insegnamento di tutte le branche della chirurgia toracica, chirurgia polmonare, chirurgia cardiaca, chirurgia esofagea, chirurgia del mediastino e della parete toracica. Art. 666. - Il numero massimo degli allievi è di quattro per anno di corso, e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi. Art. 667. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 668. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) embriologia, anatomia descrittiva e topografica del torace e degli organi endotoracici; 2) anatomia chirurgica del torace e degli organi endotoracici; 3) anatomia patologica delle malattie del torace (biennale I); 4) anestesia in chirurgia toracica. 2° Anno: 1) fisiopatologia dell'apparato respiratorio; 2) fisiopatologia dell'apparato cardio-circolatorio; 3) semeiotica dell'apparato respiratorio, dell'esofago, del mediastino; 4) semeiotica dell'apparato cardio-circolatorio; 5) anatomia patologica delle malattie del torace (biennale II). 3° Anno: 1) patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (biennale I); 2) patologia e clinica chirurgica delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici; 3) patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'esofago e del diaframma; 4) elementi di terapia medica delle cardio-angiopatie; 5) elementi di fisioterapia respiratoria; 6) diagnostica radiologica nelle malattie chirurgiche del torace. 4° Anno: 1) patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (biennale II); 2) tecnica operatoria per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio, dell'esofago, del mediastino e del diaframma (biennale I); 3) tecnica operatoria delle affezioni del cuore, pericardio e grossi vasi endotoracici; 4) principi e tecniche della circolazione extra-corporea. 5° Anno: 1) terapia intensiva e rianimazione in chirurgia toracica; 2) tecnica operatoria per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio, dell'esofago, del mediastino, del diaframma (biennale II); 3) terapia chirurgica della t.b.c. pleuropolmonare. Art. 669. - Il corso si compone di lezioni, di esercitazioni pratiche, di periodi di internato, di conferenze riguardanti argomenti specialistici, di turni di corsia, e in sala operatoria. La frequenza ai corsi, agli internati, in corsia ed in sala operatoria ed alle esercitazioni è obbligatoria. In caso contrario i candidati non potranno ottenere l'attestazione di frequenza necessaria per l'ammissione agli esami. Art. 670. - Alla fine di ciascun anno di corso, gli specializzandi che abbiano ottenuto la firma di frequenza dovranno sostenere un esame di profitto sulle materie di insegnamento il cui superamento è condizione necessaria ed indispensabile per ottenere la iscrizione all'anno successivo e, per quelli che sono stati iscritti al quinto anno, per l'ammissione all'esame di diploma. Durante il corso gli specializzandi frequenteranno la sala operatoria in maniera assidua, dovranno assistere a numerosi interventi di chirurgia toracica ed esserne in grado di eseguirne essi stessi. Art. 671. - Per tutti gli specializzandi che hanno superato gli esami di cinque anni, alla fine del quinto anno di corso ha luogo l'esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su di un argomento di chirurgia toracica concordato con la direzione della scuola. Scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale Art. 672. - È istituita presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli la scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale con sede presso la cattedra di chirurgia maxillo-facciale. La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. La durata del corso è di cinque anni. Non sono consentite, per alcun motivo, abbreviazioni di corso. Il numero degli iscritti è fissato ad un massimo di quattro per il primo anno per un totale complessivo di venti specializzandi per i cinque anni di corso. Titolo di ammissione alla suddetta scuola è la laurea in medicina e chirurgia e gli aspiranti verranno scelti tra i migliori, per titoli e per esami, secondo le norme dello statuto universitario. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. La frequenza ai corsi ed eventuale internato sono obbligatori. Art. 673. - Le materie di insegnamento sono: 1° Anno: 1) embriologia, istologia, anatomia normale e topografica del distretto maxillo-facciale con particolare riguardo all'apparato stomatognatico; 2) anatomia chirurgica del distretto maxillo-facciale con particolare riguardo all'apparato stomatognatico; 3) le malformazioni e deformazioni maxillo-facciali; 4) cefalometria e gnatologia; 5) nozioni di ortognatodonzia; 6) nozioni generali di tecnica operatoria (biennale) I. 2° Anno: 1) anatomia patologica del distretto maxillo-facciale; 2) anatomia patologica della A.T.M. e nozioni di anatomia patologica e dentale e paradentale; 3) nozioni di farmacologia ed anestesia; 4) patologia e clinica delle ossa mascellari e della A.T.M.; 5) nozioni di patologia e clinica dei tessuti dentali e paradentari; 6) nozioni generali di tecnica operatoria II. 3° Anno: 1) anatomia patologica e clinica dei tumori dell'apparato stomatognatico; 2) patologia e clinica dei tessuti molli; 3) patologia e clinica delle malformazioni e deformazioni maxillo-facciali; 4) radiodiagnostica maxillo-facciale; 5) diagnosi precoce dei tumori: tecnica bioptica e dell'esame citologico. Esercitazioni pratiche. 4° Anno: 1) terapia chirurgica delle lesioni dei tessuti molli (biennale) I; 2) terapia chirurgica delle lesioni delle ossa e della A.T.M. (biennale) I; 3) terapia chirurgica delle malformazioni e deformazioni del distretto maxillo-facciale (biennale) I; 4) trattamenti contenitivi secondari alla terapia chirurgica delle malformazioni e deformazioni; 5) radioterapia (nozioni). Esercitazioni pratiche. 5° Anno: 1) terapia chirurgica delle lesioni dei tessuti molli II; 2) terapia chirurgica delle lesioni delle ossa e della A.T.M. II; 3) terapia chirurgica delle malformazioni e deformazioni del distretto maxillo-facciale; 4) protesi ricostruttive maxillo-facciali; 5) terapia ortopedica e chirurgica delle fratture. I corsi saranno integrati da conferenze su argomenti di cliniche parallele: oculistica, otorinolaringoiatria, odontostomatologia, chirurgia plastica, anestesiologia, medicina legale, oncologia. Art. 674. - Al termine di ciascun anno accademico gli specializzandi dovranno superare un esame di profitto, per le materie a corso pluriennale, l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del quinto anno accademico gli specializzandi dovranno presentare una dissertazione scritta (preventivamente approvata dal direttore della scuola) su argomento attinente al corso stesso e sostenere l'esame di diploma secondo le norme speciali, per le scuole di specializzazione della facoltà. Scuola di specializzazione in medicina del lavoro Art. 675. - La scuola di specializzazione in medicina del lavoro ha sede presso l'istituto di medicina del lavoro e conferisce il diploma di specialista in medicina del lavoro. Art. 676. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 677. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto almeno all'inizio del corso il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Art. 678. - La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Art. 679. - Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi. Art. 680. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 681. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) igiene del lavoro (I corso); 2) fisiologia del lavoro ed ergonomia (I corso); 3) tecnologia industriale; 4) statistica medica e biometria; 5) tecniche di laboratorio. 2° Anno: 1) patologia e clinica delle malattie del lavoro (I corso); 2) igiene del lavoro (II corso); 3) fisiologia del lavoro ed ergonomia (II corso); 4) psicologia del lavoro; 5) tossicologia industriale. 3° Anno: 1) patologia e clinica delle malattie del lavoro (Il corso); 2) prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro (I corso); 3) epidemiologia delle malattie da lavoro; 4) radiobiologia e radioprotezione; 5) dermatologia professionale. 4° Anno: 1) patologia e clinica delle malattie del lavoro (III corso); 2) prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro (II corso); 3) pronto soccorso; 4) medicina legale e delle assicurazioni; 5) organizzazione dei servizi di medicina e igiene del lavoro. Gli esami delle discipline svolte in corsi pluriennali verranno sostenuti alla fine dell'ultimo corso. Art. 682. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 683. - Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli esami di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie biennali o triennali l'esame sarà sostenuto alla fine del biennio o del triennio. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in medicina del lavoro, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1978 Registro n. 19 Istruzione, foglio n. 198
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-31;1102#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli. | Portale Normativo