Art. 1

In vigore dal 18 feb 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 176 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in malattie infettive. Dopo l'art. 264, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in malattie infettive. Art. 265. - La scuola di specializzazione in malattie infettive ha sede presso l'istituto di malattie infettive e conferisce il diploma di specialista in malattie infettive. Art. 266. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 267. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorità competenti. Art. 268. - La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione. Art. 269. - Il numero massimo degli allievi è di quattro per anno di corso e complessivamente di sedici iscritti per l'intero corso di studi. Art. 270. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 271. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: epidemiologia generale delle malattie infettive; batteriologia e micologia; virologia; parassitologia; immunologia generale. 2° Anno: tecniche batteriologiche e micologiche applicate alle malattie infettive; tecniche virologiche applicate alle malattie infettive; tecniche parassitologiche applicate alle malattie infettive; tecniche immunologiche applicate alle malattie infettive; anatomia patologica; genetica. 3° Anno: clinica delle malattie infettive (1° anno); diagnostica e semeiotica delle malattie infettive; radiologia; medicina preventiva delle malattie infettive. 4° Anno: clinica delle malattie infettive (2° anno); malattie tropicali; legislazione sanitaria delle malattie infettive; farmacologia e terapia delle malattie infettive. Art. 272. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Art. 273. - Al termine di ciascun anno di corso gli allievi sono tenuti a sostenere gli esami del rispettivo anno; al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in malattie infettive gli interessati dovranno superare gli esami di diploma consistenti nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specialità. Art. 274. - Agli allievi i quali abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specializzazione in malattie infettive. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1978 Registro n. 9 istruzione, foglio n. 327
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-31;1046#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Catania. | Portale Normativo