Art. 1

In vigore dal 7 gen 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per l'agricoltura e le foreste e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico Il testo dell'art. 126 del regolamento della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito dal seguente: Art. 126 - (Novellame per consumo). - Il Ministro per la marina mercantile, nelle forme e con le modalità indicate nell'articolo precedente, può autorizzare la pesca professionale, la detenzione, il trasporto e il commercio del novellame di anguilla (ceca) e di sarda (bianchetto) per un tempo, non superiore a due mesi, compreso nel periodo dal 1 dicembre al 30 aprile di ciascun anno. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 ottobre 1977 LEONE ANDREOTTI - LATTANZIO - BONIFACIO - STAMMATI - MALFATTI - MARCORA - ANSELMI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1977 Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 37
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-10;920#art-1

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Art. 1 Modificazione all'art. 126 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. | Portale Normativo