Art. 1
In vigore dal 7 gen 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per l'agricoltura e le foreste e per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico
Il testo dell'art. 126 del regolamento della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito dal seguente:
Art. 126 - (Novellame per consumo). - Il Ministro per la marina mercantile, nelle forme e con le modalità indicate nell'articolo precedente, può autorizzare la pesca professionale, la detenzione, il trasporto e il commercio del novellame di anguilla (ceca) e di sarda (bianchetto) per un tempo, non superiore a due mesi, compreso nel periodo dal 1 dicembre al 30 aprile di ciascun anno.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 ottobre 1977
LEONE
ANDREOTTI - LATTANZIO -
BONIFACIO - STAMMATI -
MALFATTI - MARCORA -
ANSELMI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1977
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 37
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-10;920#art-1