Art. 1
In vigore dal 19 feb 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari, e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 77, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel modo seguente:
La scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva.
La scuola di specializzazione in chirurgia muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in chirurgia generale.
Nello stesso elenco è aggiunta la scuola di specializzazione in oftalmologia.
Gli articoli 101, 102, 103, 104 e 105, relativi alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva
Art. 101. - La scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva ha sede presso la clinica medica e conferisce il diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva.
La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
È richiesto almeno all'inizio del corso il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorità competente.
Art. 102. - La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Il numero massimo degli allievi è di sei per anno di corso e complessivamente di ventiquattro iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 103. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
anatomia clinica;
farmacologia clinica;
chimica, clinica, coprologia, parassitologia;
genetica;
biostatistica ed epidemiologia.
2° Anno:
clinica medica generale I;
clinica e terapia del tubo digerente, fegato, pancreas I;
anatomia ed istologia patologica I;
fisiopatologia e semeiotica digestiva I;
radiologia e medicina nucleare I;
scienza dell'alimentazione e dietetica.
3° Anno:
clinica medica generale II;
clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas II;
anatomia ed istologia patologica II;
fisiopatologia e semeiotica digestiva II;
radiologia e medicina nucleare II;
endoscopia digestiva I.
4° Anno:
clinica medica generale III;
clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas III;
endoscopia digestiva II;
terapia intensiva;
gastroenterologia pediatrica;
elementi di chirurgia del tubo digerente, fegato e pancreas.
Art. 104. - È obbligatorio il tirocinio pratico durante il quadriennio di studi da svolgere nell'istituto clinico sede della scuola o in reparti ospedalieri di gastroenterologia, conforme alle scelte approvate dal consiglio della scuola.
Ogni scuola può aggiungere a queste materie fondamentali obbligatorie delle materie complementari con corsi semestrali, in numero non superiore a sei per la totalità del corso.
Per le materie biennali o triennali sarà dato l'esame alla fine del biennio o triennio.
La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Art. 105. - Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie biennali e triennali, invece, sarà dato l'esame alla fine del biennio o del triennio.
Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, gli interessati dovranno superare lo esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
Gli articoli 128, 129 e 130, relativi alla scuola di specializzazione in neurochirurgia sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in neurochirurgia.
Art. 128. - Presso l'istituto di clinica neurochirurgica è istituita la scuola di specializzazione in neurochirurgia.
La scuola conferisce il diploma di specialista in neurochirurgia.
Il corso ha la durata di cinque anni.
Art. 129. - Le materie di insegnamento ed i piani di studio sono:
1° Anno:
neuroanatomia, neurofisiologia;
semeiotica e clinica neurologica;
elementi di psichiatria;
clinica neurochirurgica I.
2° Anno:
neuro-oftalmologia;
neuro-otoiatria;
neurofisiologia clinica;
clinica neurochirurgica II.
3° Anno:
neuroanestesia e rianimazione;
neuroradiologia I;
neuropatologia;
clinica neurologica III.
4° Anno:
neuroradiologia II;
neurotraumatologia;
tecniche operatorie I;
clinica neurochirurgica IV.
5° Anno:
neurochirurgia funzionale e stereotossica;
neurochirurgia infantile;
tecniche operatorie II;
clinica neurochirurgica V.
Art. 130. - Potranno essere ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. Il numero massimo degli iscritti è di quattro per anno. Le ammissioni avvengono per titoli ed esami. Agli anni successivi al primo sono ammessi gli allievi che abbiano regolarmente frequentato il corso precedente e superati i relativi esami di profitto. Le prove d'esame per ciascun anno di corso riguardano gli insegnamenti impartiti in quello anno, secondo il piano di studio.
Gli esami possono essere sostenuti in due sessioni: estiva e autunnale. Gli allievi che chiedono il trasferimento da altra Università potranno essere ammessi alla scuola secondo i modi di legge. Sono ammessi all'esame di diploma gli allievi che abbiano superato tutti gli esami di profitto.
L'esame di diploma consiste nella discussione orale di una tesi scritta su un tema precedentemente approvato dal direttore della scuola.
Abbreviazioni di corso non sono consentite per alcun motivo.
La frequenza è obbligatoria per un periodo di almeno nove mesi per anno accademico. Il corso comprende lezioni, seminari, esercitazione e internato presso l'istituto di clinica neurochirurgica. Deroghe parziali dall'obbligo dell'internato potranno essere concesse, nei limiti delle norme vigenti, unicamente agli assistenti e borsisti che prestino regolare servizio in istituti universitari di neurochirurgia. Soggiorni di studio presso istituti italiani e stranieri sono ammessi solo previa presentazione di un programma di ricerca che dovrà essere approvato dal direttore della scuola.
L'art. 135, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in chirurgia generale, è abrogato e sostituito dal seguente:
"Alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari è annessa la scuola di specializzazione in chirurgia generale con sede presso l'istituto di clinica chirurgica. La scuola conferisce il diploma di specializzazione in chirurgia generale. Il corso ha la durata di cinque anni".
Dopo l'art. 137, e con il conseguente spostamento dalla numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in oftalmologia.
Art. 138. - Presso l'istituto di clinica oculistica è istituita la scuola di specializzazione in oftalmologia che ha lo scopo di conferire la necessaria competenza a coloro che vogliono specificatamente dedicarsi a questa branca della medicina.
Art. 139. - Il corso ha la durata di quattro anni. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare per tutto il quadriennio le lezioni, le esercitazioni e le dimostrazioni, prestando servizio come medici interni della clinica.
Art. 140. - Al corso possono iscriversi solo i laureati in medicina e chirurgia. Il numero degli allievi che possono essere accolti nella scuola viene fissato nel numero massimo di quattro per ciascun anno di corso.
Nel caso che il numero degli aspiranti ad un corso superi il numero massimo previsto, l'ammissione verrà fatta in base ai risultati di un esame di selezione. Le norme di iscrizione alla scuola sono quelle generali delle scuole di specializzazione dell'Università di Sassari.
In particolare ogni iscritto è tenuto a pagare le seguenti tasse e soprattasse:
tassa di immatricolazione.................. L. 6.000 tassa annuale di iscrizione................. " 60.000 tassa esame di diploma.................... " 6.000 soprattassa esame di profitto................ " 7.000 soprattassa esame di diploma................. " 3.000 tassa annuale per fuoricorso................ " 50.000
I contributi vengono fissati dal consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta del consiglio di facoltà udito il direttore della scuola.
Art. 141. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola per ciascun anno di corso e che formano materie di esame al termine di ciascun anno di corso, sono i seguenti:
1° Anno:
anatomia e istologia dell'apparato oculare;
nozioni di embriologia e genetica oculare;
fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica (di tessuti e dei liquidi oculari;
nozioni di ottica fisiologica, esame della refrazione;
microbiologia ed igiene oculare.
2° Anno:
semeiotica oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, oftalmologia, perimetria, compimetria, adattometria, senso cromatico, tonometria, tonografia, esami elettrofunzionali, radiologia);
farmacologia oculare e terapia fisica;
anatomia patologica oculare;
patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre, della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea e della sclera).
3° Anno:
patologia e clinica oculare (malattie dell'uvea, della retina, del nervo ottico e delle vie ottiche dell'occhio nella sua totalità o dell'orbita, glaucoma);
anomalie e patologia della motilità oculare e della visione binoculare;
ortottica e pleottica;
affezioni otorinolaringoiatriche e occhio;
tecnica operatoria (prima parte).
4° Anno:
neurooftalmologia;
malattie oculari in rapporto ad affezioni generali;
malattie professionali;
infortunistica e medicina legale oculare;
tecnica operatoria (seconda parte);
tesi di specializzazione.
La direzione della scuola ha la facoltà di organizzare conferenze, dimostrazioni e seminari da tenersi da docenti di altre materie che abbiano attinenza con gli scopi della scuola.
Art. 142. - Al termine di ciascun anno di corso gli allievi sono tenuti a sostenere un esame sulle materie di insegnamento dell'anno stesso, di fronte ad una commissione composta dal direttore della scuola e da almeno altri due insegnanti di materie di corso. In seguito al risultato degli esami, la commissione stabilirà la loro idoneità o meno ad essere ammessi al successivo anno di corso.
Art. 143. - Al termine del quarto anno di corso gli allievi che hanno superato gli esami delle materie di detto anno, vengono ammessi a sostenere l'esame di diploma. Tale esame consiste nella presentazione di una tesi di specializzazione scritta su un argomento di oftalmologia, preventivamente assegnato dalla direzione della scuola, nel sostenere la relativa discussione e in una prova pratica sull'ammalato.
Art. 144. - Agli allievi che hanno superato l'esame finale di diploma viene rilasciato il diploma di specialista in oftalmologia valido a tutti gli effetti di legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 ottobre 1977
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1978
Registro n. 6 Istruzione, foglio n. 203
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-10;1047#art-1