Art. 1
In vigore dal 14 giu 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 878 in data 12 ottobre 1976, con il quale si è provveduto a trasferire un posto di tecnico laureato dall'istituto di impianti chimici della facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna, all'istituto di fisica tecnica della facoltà di ingegneria dell'Università di Firenze;
Viste le accluse deliberazioni del senato accademico e del consiglio della facoltà di ingegneria dell'Università di Firenze dalle quali si evince che l'istituto di fisica tecnica è, in realtà, un insegnamento afferente all'istituto di chimica applicata presso la medesima facoltà di ingegneria;
Ritenuta, pertanto, la necessità di rettificare detto decreto presidenziale per la sola parte concernente la denominazione dell'istituto cui è stato trasferito il posto di tecnico laureato in questione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 878 In data 12 ottobre 1976, è rettificato nel senso che il posto di tecnico laureato precedentemente assegnato all'istituto di impianti chimici della facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna, deve intendersi trasferito all'istituto di chimica applicata (per l'insegnamento di fisica tecnica) della facoltà di ingegneria dell'Università di Firenze e non all'istituto di fisica tecnica della medesima facoltà di ingegneria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 ottobre 1977
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1978
Registro n. 50 Istruzione, foglio n. 332
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-07;1190#art-1