Art. 1
In vigore dal 30 mar 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni dagli organi accademici dell'Università di Ancona e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 28 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'inclusione delle norme generali per le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia.
Norme comuni alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia
Art. 29. - Il direttore di ciascuna scuola di specializzazione è un professore di ruolo della facoltà. Il professore di ruolo che ha l'insegnamento ufficiale da cui si intitola la scuola è di diritto direttore della scuola stessa. Nel caso in cui la denominazione della scuola abbia chiara fisionomia interdisciplinare afferrando esplicitamente a più insegnamenti ufficiali i professori di ruolo che coprono tali insegnamenti si alternano di regola alla direzione della scuola. Il consiglio della scuola è costituito da tutti i docenti che, a qualsiasi titolo, vi svolgono attività didattica.
Art. 30. - Alle scuole di specializzazione sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Per le scuole alle quali possono accedere anche laureati in altro discipline sono previsti, oltre l'indirizzo medico riservato ai laureati in medicina e chirurgia, indirizzi specifici con la espressa menzione, sul diploma, dell'indirizzo prescelto. Gli aspiranti alla iscrizione al 1° corso di ciascuna scuola devono presentare domanda di ammissione in carta legale corredata dal certificato di nascita, dal certificato di laurea e da tutti i titoli che ciascun candidato ritiene opportuno di presentare per la partecipazione al concorso di ammissione.
L'ammissione al 1° anno di corso avviene mediante concorso per titoli ed esami secondo le particolari caratteristiche didattiche di ciascuna scuola. I posti disponibili per ciascuna scuola sono conferiti in base alla graduatoria del concorso.
Art. 31. - I candidati ammessi al primo anno di corso e gli iscritti agli anni successivi dovranno pagare le tasse e soprattasse stabilite dalla legge per le facoltà presso le quali le scuole e i corsi sono istituiti.
Il consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta del senato accademico, udito il consiglio della facoltà e il consiglio delle singole scuole, stabilisce anno per anno i contributi che gli iscritti alle varie scuole ed ai vari corsi debbono corrispondere per le esercitazioni pratiche e per le prestazioni di qualsiasi natura, di cui usufruiscono durante gli anni di studio. La tassa di diploma è fissata in L. 6.000 a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.
L'allievo che ha ottenuto l'iscrizione ad un anno di corso non ha diritto in nessun caso alla restituzione delle tasse, soprattasse e contributi versati.
Art. 32. - Agli esami successivi al primo saranno ammessi gli allievi che abbiano regolarmente frequentato i corsi precedenti e superato gli esami prescritti dal piano di studi stabilito per ogni scuola comunicato agli allievi medesimi nel manifesto annuale.
Gli allievi che non hanno ottenuto le firme di frequenza annuali e che non hanno superato gli esami di profitto annuali dovranno ripetere l'anno di corso con il conseguente pagamento di tutte le tasse, soprattasse e contributi. Gli allievi che hanno ottenuto le firme di frequenza annuali, ma che non hanno superato gli esami di profitto non potranno essere iscritti all'anno di corso successivo e saranno iscritti fuori corso.
Art. 33.- Le domande di passaggio da una scuola all'altra devono essere presentate alla segreteria dal 1 agosto al 31 dicembre.
Il consiglio di facoltà sentito il direttore della scuola interessata e tenuto conto delle disponibilità dei posti, decide in merito al passaggio. Gli allievi che chiedono il trasferimento da altre Università potranno essere ammessi alla scuola prescelta con deliberazione della facoltà su parere del direttore della scuola purchè ci siano posti disponibili. Se non concorrano queste condizioni i documenti verranno restituiti d'ufficio alla Università di provenienza.
Art. 34. - La durata complessiva del corso di studi non è suscettibile di abbreviazioni.
Art. 35. - L'insegnamento si svolge normalmente secondo il calendario universitario durante il periodo delle lezioni. La durata del corso può prolungarsi tuttavia per tutto l'anno, per la parte pratica che si esplica attraverso l'internato. La frequenza ai corsi ed alle esercitazioni e l'internato sono obbligatori. Possono essere esonerati dall'internato unicamente i laureati che prestino nelle rispettive specialità regolare servizio nelle cliniche o negli istituti universitari o in strutture ospedaliere od extra ospedaliere riconosciuti idonei, di volta in volta, a giudizio insindacabile della facoltà.
Art. 36. - Le domande di esame di profitto dovranno essere presentate nei termini che saranno stabiliti all'inizio di ogni sessione con apposito manifesto e dovranno essere accompagnati dal libretto di iscrizione con le prescritte attestazioni di frequenza.
Al termine di ogni anno gli iscritti dovranno sostenere gli esami di profitto, secondo le norme dell'ordinamento didattico di ciascuna scuola.
Art. 37. - Per essere ammessi all'esame di diploma l'allievo deve avere seguito i corsi e superato gli esami annuali di profitto.
L'esame di diploma consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta. Il titolo della dissertazione, firmato dal professore relatore, deve essere presentato in segreteria entro i termini che verranno stabiliti. La dissertazione in quattro copie, deve essere depositata in segreteria almeno quindici giorni prima dell'esame.
Art. 38. - Gli incarichi di insegnamento, anche per parti di materie, sono conferiti con decreto rettorale su proposta del direttore. I docenti percepiscono un compenso orario per l'attività didattica, nonché un compenso, da determinarsi dal consiglio direttivo in sede di formulazione del bilancio preventivo, per l'assistenza prestata alle ricerche individuali e collettive degli allievi.
Art. 39. - Le commissioni per gli esami di profitto, composte da non meno di tre membri, sono nominate dal direttore della scuola. La commissione per l'esame di diploma è costituita da sette membri, nominati dal presidente della facoltà, udito il direttore della scuola. I commissari devono rivestire la qualità di professori ufficiali della scuola.
Art. 40. - I proventi delle scuole e dei corsi di perfezionamento e di specializzazione sono destinati al bilancio universitario.
L'importo delle soprattasse di esame costituisce un fondo a parte da erogarsi interamente, a titolo di prove di esame ai docenti della facoltà e delle scuole che prendono parte alle commissioni di esame di profitto e di diploma, secondo le norme vigenti in materia. Le tasse di diploma sono devolute all'erario.
Art. 41. - Alle scuole e ai corsi post-universitari di perfezionamento e di specializzazione si intendono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari in vigore per tutto quanto non contemplato nel presente statuto.
Art. 42. - A coloro che hanno frequentato le scuole e superato le prove relative, verrà rilasciato, nelle forme legali, un diploma di perfezionamento o di specialista, a secondo delle finalità delle varie scuole, da valere a tutti gli effetti di legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 ottobre 1977
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1978
Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 72
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-07;1128#art-1