Art. 2
In vigore dal 7 dic 1977
La delegazione di cui al precedente è composta:
dal capo delegazione;
da tre membri, di cui uno con funzioni di segretario;
da un interprete.
La delegazione si avvarrà di una segreteria composta da:
tre sottufficiali;
un carabiniere;
un militare di truppa.
I componenti della predetta delegazione verranno designati dal Ministro per la difesa, ad eccezione di un membro da designarsi dal Ministro per l'interno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-09-28;837#art-2