Art. 1

In vigore dal 7 mar 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la difesa, per le poste e le telecomunicazioni e per la marina mercantile; Decreta: Articolo unico Piena ed intera esecuzione è data a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 13, all'accordo regionale relativo all'utilizzazione da parte del servizio di radiodiffusione di frequenze nelle bande delle onde ettometriche nelle regioni 1 e 3 e nelle bande delle onde chilometriche nella regione 1, con due allegati, un protocollo finale e tre protocolli addizionali, firmato a Ginevra il 22 novembre 1975 nel corso della Conferenza amministrativa regionale di radiodiffusione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 agosto 1977 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - LATTANZIO - COLOMBO - RUFFINI Visto, il Guardasigilli BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1978 Atti di Governo, registro n. 16, foglio n. 11
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-08-26;1093#art-1

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Art. 1 Esecuzione dell'accordo regionale, con allegati e protocollo, relativo all'utilizzazione da parte del servizio di radiodiffusione di alcune bande di frequenza, firmato a Ginevra il 22 novembre 1975 nel corso di una Conferenza dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni. | Portale Normativo