Art. 1
In vigore dal 7 mar 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la difesa, per le poste e le telecomunicazioni e per la marina mercantile;
Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione è data a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 13, all'accordo regionale relativo all'utilizzazione da parte del servizio di radiodiffusione di frequenze nelle bande delle onde ettometriche nelle regioni 1 e 3 e nelle bande delle onde chilometriche nella regione 1, con due allegati, un protocollo finale e tre protocolli addizionali, firmato a Ginevra il 22 novembre 1975 nel corso della Conferenza amministrativa regionale di radiodiffusione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 agosto 1977
LEONE
ANDREOTTI - FORLANI - LATTANZIO - COLOMBO - RUFFINI
Visto, il Guardasigilli BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1978
Atti di Governo, registro n. 16, foglio n. 11
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-08-26;1093#art-1