Art. 1

In vigore dal 12 nov 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973; Considerato che dalle rilevazioni effettuate dall'Istituto centrale di statistica risulta che gli indici nazionali generali dei prezzi al consumo dell'intera collettività e gli indici generali dei prezzi all'ingrosso per il periodo dal 1969 al 1976, hanno subito variazioni percentuali rispettivamente del 109,6 e del 155,5 e che gli indici relativi alle retribuzioni degli operai e degli impiegati hanno subito variazioni, sempre nel medesimo arco di tempo, rispettivamente del 173,1 e 227,4; Considerato che le risultanze dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti per il periodo dal 1971 al 1975 hanno evidenziato un costante incremento del costo degli incidenti causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti; Ritenuto che, nell'attuale situazione, le misure del minimi di garanzia per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti stabilite dalla tabella allegato A alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, non sono più sufficienti per una adeguata tutela delle vittime degli incidenti causati dalla circolazione dei predetti veicoli e natanti e che occorre, pertanto, procedere, ai sensi dell'art. 9 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, ad una loro variazione in aumento; Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta: A decorrere dal 1° gennaio 1978 le somme indicate nella tabella A allegata alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, sono modificate come segue: TABELLA A MINIMI DI GARANZIA PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA STABILITI Al SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE. a) Per i motoveicoli ad uso privato, la somma assicurata non può essere inferiore a lire: 20.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 1.500.000 per le cose e gli animali, per i motoveicoli di cilindrata non superiore a 150 cc.; 25.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 2.000.000 per le cose e gli animali, per i motoveicoli di cilindrata superiore a 150 cc.; 20.000.000 per ogni persona danneggiata; b) Per le autovetture ad uso privato, la somma assicurata non può essere inferiore a lire: 50.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 5.000.000 per le cose e gli animali; 20.000.000 per ogni persona danneggiata; c) Per gli autobus ad uso privato, la somma assicurata non può essere inferiore a lire: 75.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 7.500.000 per le cose e gli animali; 20.000.000 per ogni persona danneggiata; d) Per le motocarrozzette da noleggio o ad uso pubblico, la somma assicurata non può essere inferiore a lire: 50.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 5.000.000 per le cose e gli animali; 20.000.000 per ogni persona danneggiata; e) Per gli autoveicoli da noleggio o ad uso pubblico, i filoveicoli e i rimorchi, destinati al trasporto di persone, nonché per gli autocarri adibiti eccezionalmente al trasporto di persone, la somma assicurata non può essere inferiore a lire: 75.000.000 (con il limite di L. 5.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicoli con il numero di posti non superiore a nove; 150.000.000 (con il limite di L. 15.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicoli con un numero di posti non superiore a trenta; 200.000.000 (con un limite di L. 15.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo con un numero di posti non superiore a ottanta; 250.000.000 (con il limite di L. 15.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo con un numero di posti oltre ottanta; 20.000.000 per ogni persona danneggiata; f) Per gli autoveicoli, filoveicoli e rimorchi per trasporto di cose, per trasporto promiscuo di persone e di cose, per uso speciale o per trasporti specifici, la somma assicurata non può essere inferiore a lire: 50.000.000 (con il limite di L. 5.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo di peso complessivo a pieno carico non superiore a 25 ql.; 75.000.000 (con il limite di L. 7.500.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo di peso complessivo a pieno carico non superiore a 70 ql.; 100.000.000 (con il limite di lire 10.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo di peso complessivo a pieno carico superiore a 70 ql.; 20.000.000 per ogni persona danneggiata; g) Per i trattori stradali, i carrelli e le macchine operatrici, la somma assicurata non può essere inferiore a lire: 75.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 7.500.000 per le cose e gli animali; 20.000.000 per ogni persona danneggiata; h) Per i motoscafi e le imbarcazioni a motore adibiti a diporto o ad uso privato, la somma assicurata non può essere inferiore a lire: 25.000.000 per ogni sinistro se il motore è di cilindrata non superiore a 150 cc. o di potenza non superiore a 5 cavalli-vapore; 30.000.000 per ogni sinistro se il motore è di cilindrata non superiore a 500 cc. o di potenza non superiore a 11 cavalli-vapore; 50.000.000 per ogni sinistro se il motore è di cilindrata superiore a 500 cc. o di potenza superiore a 11 cavalli-vapore; 20.000.000 per ogni persona danneggiata; i) Per i motoscafi e le imbarcazioni a motore adibiti a servizio pubblico, la somma assicurata non può essere inferiore a lire: 75.000.000 per ogni sinistro se trattasi di veicolo con numero di posti non superiore a nove; 100.000.000 per ogni sinistro se trattasi di veicolo con numero di posti non superiore a venti; 150.000.000 per ogni sinistro se trattasi di veicolo con numero di posti superiore a venti; 20.000.000 per ogni persona danneggiata; l) Per l'assicurazione prevista all'art. 3 della legge per gare e competizioni di qualsiasi genere, la somma assicurata non può essere inferiore a lire: 300.000.000 (con il limite di L. 30.000.000 per le cose e gli animali) nel caso di gare motociclistiche; 500.000.000 (con il limite di L. 50.000.000 per le cose e gli animali) nel caso di gare automobilistiche; 20.000.000 per ogni persona danneggiata. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 agosto 1977 LEONE DONAT-CATTIN Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1977 Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 10
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-08-12;776#art-1

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