Art. 1
In vigore dal 10 dic 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1976, n. 940, con il quale è stato provveduto al riordinamento della scuola di specializzazione in medicina dello sport presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna;
Vista la nota n. 23069 datata 10 giugno 1977, con la quale il rettore dell'Università di Bologna ha fatto presente che nel suddetto decreto è stato indicato tra le materie del primo anno di corso della scuola di specializzazione in medicina dello sport l'insegnamento di fisiologia applicata allo sport anziché psicologia applicata allo sport;
Riconosciuta la necessità di modificare il citato decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1976, n. 940, relativamente alla denominazione dell'insegnamento del primo anno di corso della scuola di specializzazione in medicina dello sport dell'Università di Bologna;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 607 - l'insegnamento di fisiologia applicata allo sport del primo anno di corso della scuola di specializzazione in medicina dello sport di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1976, n. 940, muta la denominazione in quella di psicologia applicata allo sport.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 agosto 1977
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1977
Registro n. 126 Istruzione, foglio n. 351
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-08-01;841#art-1