Art. 1
Istituzione dei ruoli unici
In vigore dal 13 set 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l' della legge 22 luglio 1975, n. 382, concernente norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione;
Vista la legge 27 novembre 1976, n. 894;
Udito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive integrazioni;
Sentito, in via preliminare, il Consiglio dei Ministri;
Visto il parere emesso in via definitiva dalla suddetta Commissione parlamentare;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, per il commercio con l'estero, per la marina mercantile, per le partecipazioni statali, per la sanità, per il turismo e lo spettacolo e per i beni culturali e ambientali;
Decreta:
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Istituzione dei ruoli unici
Sono istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con effetto dal 1 gennaio 1978, i ruoli unici delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva, ausiliaria e degli operai dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;618#art-1