Art. 1
In vigore dal 9 ott 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, relativa a nuove norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà;
Visto l'art. 68 della citata legge che istituisce gli uffici di sorveglianza presso i tribunali esistenti nelle sedi di cui alla tabella A allegata alla legge stessa;
Visto l'art. 14 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, che, modificando il menzionato art. 68, sostituisce con altra tabella A quella allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354;
Visto l'art. 9 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, che istituisce una sezione di sorveglianza anche nelle circoscrizioni territoriali dalle sezioni distaccate di corte di appello di Campobasso, Reggio Calabria e Salerno;
Visto inoltre, che con la tabella A allegata alla legge 12 gennaio 1977, n. 1, è stata variata la giurisdizione dell'ufficio di sorveglianza di Potenza e sono stati soppressi quelli di Gorizia e Matera con contestuale istituzione degli uffici di sorveglianza di Avellino e Udine;
Considerato che è indispensabile modificare le piante organiche dei magistrati addetti agli uffici sopraindicati per assicurarne il funzionamento;
Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 27 maggio 1977;
Ritenuto peraltro che non può essere seguita la proposta dello stesso Consiglio in ordine al reperimento delle unità necessarie presso i tribunali di Avellino, Salerno e Larino e presso la sezione distaccata di corte di appello di Reggio Calabria, poiché a seguito di una più adeguata valutazione delle esigenze e tenuto conto degli indici di lavoro, appare più opportuno ridurre di una unità gli organici dei magistrati presso la corte di appello di Bari e le preture di Cagliari e Monza;
Ritenuto altresì, che al fine di non apportare ulteriori variazioni a tali organici appare ragionevole trasferire integralmente i posti relativi agli uffici di sorveglianza soppressi di Gorizia e Matera a quelli di nuova istituzione di Avellino e Udine;
Visto l', ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Decreta:
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La tabella C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive modificazioni, relativa alle piante organiche dei magistrati giudicanti addetti ai tribunali, è modificata per la parte relativa agli uffici di sorveglianza cui si riferisce, dalla tabella A allegata al presente decreto, vistata dal Ministro proponente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-06;696#art-1