Art. 1

In vigore dal 11 set 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici; Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70; Udito il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3; Ritenuto che l'ente pubblico "Opera nazionale per gli orfani di guerra" non è necessario ai fini indicati nel citato art. 3, in quanto le sue residue funzioni possono essere esercitate dall'Opera nazionale invalidi di guerra; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico L'ente pubblico "Opera nazionale per gli orfani di guerra" è soppresso ed incorporato nell'Opera nazionale invalidi di guerra (O.N.I.G.) di cui alla categoria II della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 luglio 1977 LEONE ANDREOTTI - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1977 Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 17
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Art. 1 Soppressione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra. | Portale Normativo