Art. 1
In vigore dal 12 ago 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;
Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;
Ritenuto che l'ente pubblico "Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca" non è necessario ai fini indicati nel citato art. 3;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la marina mercantile;
Decreta:
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L'ente pubblico "Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca" è soppresso.
Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministero del tesoro con le modalità e le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, salvo quanto diversamente disposto dal successivo articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-04;437#art-1