Art. 2
In vigore dal 12 ago 1977
I libri, i films, le diapositive, i dischi e le relative attrezzature tecniche di proprietà del Centro nazionale e dei centri provinciali per i sussidi audiovisivi devono essere devoluti allo Stato per essere destinati in uso al Ministero della pubblica istruzione.
Il presente decreto ha effetto dal 1 gennaio 1978.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 luglio 1977
LEONE
ANDREOTTI - STAMMATI - MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1977
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 5
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-04;436#art-2