Art. 2

In vigore dal 12 ago 1977
I libri, i films, le diapositive, i dischi e le relative attrezzature tecniche di proprietà del Centro nazionale e dei centri provinciali per i sussidi audiovisivi devono essere devoluti allo Stato per essere destinati in uso al Ministero della pubblica istruzione. Il presente decreto ha effetto dal 1 gennaio 1978. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 luglio 1977 LEONE ANDREOTTI - STAMMATI - MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1977 Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 5
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-04;436#art-2

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Art. 2 Soppressione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi. | Portale Normativo