Art. 1

In vigore dal 12 ago 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici; Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70; Udito il parere della commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3; Ritenuto che l'ente pubblico "Istituto per il servizio sociale familiare" non è necessario ai fini indicati dal citato art. 3; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico L'ente pubblico "Istituto per il servizio sociale familiare" è soppresso. Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministero del tesoro con le modalità e le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404. Il presente decreto ha effetto dal 1 gennaio 1978. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 luglio 1977 LEONE ANDREOTTI - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1977 Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 2
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